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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 6 - Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b)per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d)per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis)per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) abrogata
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo al quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione dei casi previsti alle lettera bis)del secondo comma.
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e` versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
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D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Art. 232 - Limitazioni legali
Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture a prospetto.proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture (comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, dichiarato incostituzionale con sent. n. 303 del 1° ottobre 2003).
Art. 233 - Servitù
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
Art. 234 - Procedura di imposizione della servitù - Indennità
La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità.
Art. 235 - Ricorso gerarchico
Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art. 236 - Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù
Qualora l'indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.
Art. 237 - Innovazioni sul fondo
La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce le servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell'azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.
Art. 238 - Divieto di imporre altri oneri
Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione
I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (testo coordinato con le successive modificazioni)
Art. 23 - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Gli enti e le società indicati nell'articolo 87 (ora art. 73, n.d.a.), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 (ora art. 55, n.d.a.) del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore, nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 (ora art. 51, n.d.a.) dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta (comma sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, modificato dall'art. 21, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 37, c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248)
(Omissis)
Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 19 per cento (20 per cento ai sensi dell'art. 21, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio (periodo aggiunto dall'art. 21, , comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449). La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera ) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera ) del comma 2 dell'articolo 49 (ora art. 53, n.d.a.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere ) e ) del comma 1 dell'articolo 16 (ora art. 17, n.d.a.) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese (comma modificato dall'art. 34, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 36, comma 24, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248).
Art. 25-ter - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo aggiunto dall'art. 1, comma 43, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 32 - Poteri degli uffici
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
(Omissis)
8-ter)richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (lettera aggiunta dall'art. 21, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
2. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, dal comandante regionale (comma modificato dall'art. 1, comma 402, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
3. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, legge 18 febbraio 1999, n. 28).
4. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, legge 18 febbraio 1999, n. 28).
Nota - L'art. 32, comma 1, n. 8-ter, non si applica ai condominii con non più di quattro condomini in mancanza di nomina dell'amministratore.
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti
Art. 7 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria
(Omissis)
9. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze(ved. D.M. 12 novembre 1998, n.d.a.)sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (comma introdotto dall'art. 21, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
(Omissis)
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Legge 18 maggio 1978, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati
(Omissis)
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco e i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706».
(Omissis)