Vincenzo Topo Amministratore Condominiale


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1992

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D.M. 15 febbraio 1992
Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici

Art. 1 - Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali
1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera ) del comma 1 dell'art. 87 (ora art. 73, n.d.a.)del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati a edifici o unità immobiliari esistenti adibiti a uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art. 40 (ora art. 43, n.d.a.) dello stesso Testo unico, rientranti nel seguente elenco:
a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabellaallegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 per cento;
h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70 per cento;
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria, all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;
l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
m)trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore al 90%, sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.
Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Art. 2 - Spese deducibili
1. Sono deducibili, nei limiti previsti dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le spese, documentate come previsto dall'art. 3, relative all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al comma 1, sono altresì deducibili le spese relative all'installazione, documentate come previsto dall'art. 3, entro i limiti specifici di seguito indicati:di cui all'art. 1, comma 1, lettere ),
b):due volte l'importo relativo all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti;di cui all'art. 1, comma 1, lettere ),d),i),l),m),n): 50% dell'importo relativo all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all'installazione per opere di cui all'art. 1, comma 1, lettere ),
f),g),h),o).
4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal comma 2 dell'art. 3 sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro l'identico limite di importo possono essere dedotte le spese per l'eventuale diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.
5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dell'IVA.

Art. 3 - Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera )del medesimo comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta a cui si applica la riduzione è la seguente:
a) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative all'acquisto delle apparecchiature, dei componenti e del materiale;
b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;
c) dichiarazione dell'installatore attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente richiesti dal presente decreto;
d) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati nell'unità immobiliare cui è riferita l'agevolazione fiscale prevista del presente decreto e che detti interventi non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico;
e) eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti nel presente decreto.
2. Per opere di cui alla lettera )e alla lettera
m) dell'art. 1, comma 1, è richiesta, oltre a quanto prescritto al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti.
3. Per l'acquisto delle sorgenti luminose di cui all'art. 1, comma 1, lettera ), la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore, il modello e il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.

Tabella A (Articolo 8)
Regole tecniche per gli interventi di cui all'art. 8 nel caso di edifici esistenti
Strutture da coibentare
L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a ×
? t (m°C h/kcal), dove ? t è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi
Sottotetti
a = 0,1
Terrazzi e porticati
a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno
a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine
Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno
a = 0,04
Doppi vetri
Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondenti almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal
Tubazione di adduzione dell'acqua calda
Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie)
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Legge17 febbraio 1992, n. 179
Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 12 - Risanamento delle parti comuni dei fabbricati
1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condominii o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione, o a cooperative edilizie alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.
2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:
a)la dotazione della strumentazione urbanistica;
b)la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;
c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.
3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.
4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente articolo si prescinde dai requisiti previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 457, del 1978, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Il programma è approvato dal consiglio comunale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13 - Attuazione dei piani di recupero
1. Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:
"I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera
a)nei seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso".
2. È in facoltà del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi anche il comune.

Art. 14 - Interventi ammessi (ved. ora art. 9, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Art. 15 - Disposizione per gli edifici condominiali
1. Dopo il primo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente:
"In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio".
2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.
3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.
4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.
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D.M. 20 febbraio 1992
Dichiarazione di conformità degli impianti

Il sottoscritto .......... titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .......... operante nel settore .......... con sede in via .......... n. .......... comune .......... (prov. ..........) tel. .......... partita IVA ..........

- iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della camera CCIAA di ..........
- iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443), di .......... n. .......... esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): .................................................................................................................... inteso come: onuovo impianto; otrasformazione; oampliamento; omanutenzione straordinaria; oaltro (1) .......... commissionato da .........., installato nei locali siti nel comune di .......... (prov. ..........) via .......... n. .......... scala .......... piano .......... interno .......... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .......... in edificio adibito ad uso: oindustriale, ocivile (2), ocommercio, oaltri usi;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990 (ora art. 112 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.), tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
- rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990, art. 110 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.);
- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3): ..........;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, (art. 7 della legge n. 46/1990, art. 112 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
- progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);
- relazione con tipologie di materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8):
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................


Declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
Data, .......... Il dichiarante, ..........
(timbro e firma)
Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1, 2, 3 famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.
Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, legge n. 46/1990, art. 10 (art. 114 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.) (9).
Legenda:
(1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
(2) Per la definizione "uso civile" vedere il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.
(3) Citale la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alla verifiche.
(4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
(5) La relazione deve contenere , per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46
(ora art. 112 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.)La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.
(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge.caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
(8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
(9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/1990, art. 9, art. 113 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.).
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (legge n. 46/1990, art. 10, art. 114 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.).
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità
(omissis)(legge n. 46/1990, art. 11, art. 115 D.P.R. n. 380/2001, n.d.a.).
Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio (regolamento legge n. 46/1990, art. 7).
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Legge 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
(Omissis)
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
(Omissis)
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera ), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione
(tali norme sono contenute nel D.M. Sanità 6 settembre 1994, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficialen. 220 del 20 settembre 1994 e nel suppl. ord. alla GazzettaUfficialen. 288 del 10 dicembre 1994, n.d.a.).
3.
Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
(Omissis)
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera )
(Omissis)

Art. 15 - Sanzioni
(Omissis)
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
TABELLA
(prevista dall'art. 1, comma 2)
a)lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b)tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
(Omissis)

Comunicato Ministero della sanità(pubblicato nella U.n. 31 dell'8 febbraio 1994)
Bonifica di immobili e manufatti che risultino pericolosi per l'igiene e l'incolumità pubblica

È frequente che edifici ed opifici abbandonati o diroccati, infrastrutture in condizioni di decadimento e di fatiscenza ed opere murarie non completate abbiano non soltanto impatto negativo sull'ambiente, ma siano pericolosi per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica.
Tali situazioni di degrado spesso ospitano roditori ed animali randagi o nocivi, con rischio di zoonosi specialmente in relazione alle malattie trasmissibili all'uomo.
Perciò si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 2, comma 3, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), sull'art. 13, comma 2, e sull'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sull'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, tra l'altro, assegnano al sindaco la tutela della incolumità e della salute pubblica, e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali e metodologiche.
Definizione
Sono da considerare pericolosi per l'igiene pubblica e la pubblica incolumità gli immobili ed i manufatti anche non completati, abbandonati, con relative pertinenze, che versino in stato di decadimento, rovina o fatiscenza pur se dichiarati di interesse storico, artistico o culturale
(N.B.: Per gli immobili di questo tipo l'intervento è subordinato al rispetto delle normative di settore), segnatamente se contengono materiali di amianto (allo stato friabile in condizione di possibile rilascio di fibre) e/o sorgenti radioattive e/o materiali tossici, a rischio infettivo, elettrico, d'incendio e/o di esplosione.
Censimento
Il sindaco, anche sulla base delle segnalazioni pervenute da soggetti pubblici o privati, effettua la ricognizione delle situazioni di cui al punto precedente e le iscrive in un apposito elenco, descrittivo dei singoli casi e specificante l'eventuale interesse pubblico e/o storico, artistico o culturale, il tipo di proprietà (pubblica o privata) e tutti gli elementi utili all'efficacia e rapidità dell'intervento, nulla variando per quanto riguarda l'amianto, relativamente alle competenze attribuite dalla legge n. 257/1992 alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 10 della medesima.In relazione all'accertata esistenza di interesse storico, artistico o culturale (legge n. 1089/1939), il sindaco comunicherà l'informazione al competente Ministero dei beni culturali ed ambientali.Nel caso di situazioni ricadenti nei piani di bonifica di cui all'art. 5 della legge n. 441/1987 e all'art. 9- ter della legge n. 470/1987, il sindaco informa la regione o la provincia delegata, richiedendone l'inserimento nei piani di bonificaIl sindaco segnala alle regioni e alle province le situazioni di maggiore rilevanza.
Modalità d'intervento
Il sindaco si potrà avvalere degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990 per concordare date certe di soluzione o da parte dell'ente-amministrazione proprietaria o da parte del comune stesso. Provvederà, inoltre, a diffidare il responsabile detentore e/o proprietario ad effettuare la demolizione, nel caso di manufatti non completati o pericolanti, oppure, a presentare, entro un congruo termine, progetti di risanamento statico, ambientale e funzionale delle situazioni degradate.Trascorso il termine prefissato, il sindaco emanerà ordinanza di sgombero e/o demolizione, nonché di bonifica ambientale, utilizzando gli strumenti normativi previsti dalla legge n. 142/1990 per la rimozione delle situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Nelle more del raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere posta in essere ogni iniziativa tendente a circoscrivere i suddetti pericoli.
Reperimento risorse
Fatto ovvio riferimento alle norme generali in materia di bilancio degli enti locali, si richiama, infine, l'attenzione sulle possibilità offerte dal decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 32, art. 1, per l'utilizzazione di personale in Cassa integrazione. Si richiama altresì la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulla edificabilità dei suoli), significando che con l'art. 3 si consente in via generale l'acquisizione di fondi a fronte di rilascio di concessioni edilizie, mentre all'art. 9 sono previste forme di incentivazione per gli interventi sopra descritti.
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada (testo coordinato con le successive modificazioni)

Art. 22 - Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila
(leggasi da lire 254.030 a lire 1.016.140 ai sensi del D.M. 29 dicembre 2000; dal 1° gennaio 2003 leggasi da euro 137,55 a euro 550,20 ai sensi del D.M. 24 dicembre 2002)La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila
(leggasi da lire 63.510 a lire 254.030 ai sensi del D.M. 29 dicembre 2000; dal 1° gennaio 2003 leggasi da euro 33,60 a euro 137,55 ai sensi del D.M. 24 dicembre 2002)
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D.M. Poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314
Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni

Art. 3
1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
2. Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.
3. L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonché una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo.
4. Copia conforme alla dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell'originale all'abbonato.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e, nell'ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 5
1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.
Art. 6
1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.
2. Nel caso in cui l'abbonato non permetta l'effettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato consenta l'accesso.
3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dell'abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all'art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete l'impianto o parte di esso e/o l'apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato stesso abbia comunicato l'intervenuta regolarizzazione dell'impianto e/o dell'apparecchiatura.
5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell'abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.
6. Il gestore del servizio pubblico comunica all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra l'impianto esistente e quello certificato dall'impresa autorizzata.
7. La spesa per l'intervento del gestore pubblico a richiesta dell'abbonato presso la sede d'utente è a carico dell'abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.
Art. 7
1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento e, nel rispetto degli artt. 3 e 5, all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione dell'apparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.
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D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (testo coordinato con le successive modificazioni)

Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale (comma modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610)
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93 (comma aggiunto dall'art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. 5. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione (comma modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera ),per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice(comma aggiunto dall'art. 36 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).
Art. 120 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio
1. I segnali che regolano la fermata, la sosta e il parcheggio, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
(Omissis)) il segnale PASSO CARRABILEIndica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 × 25 e dimensioni maggiorate di 60 × 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli (lettera modificata dall'art. 75 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).
(Omissis)
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D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (testo coordinato con le successive modificazioni)

Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni
(Omissis)
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al sensi dell' articolo 7 , su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente all'1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell' articolo 1117 , n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
(Omissis)


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