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Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (testo coordinato con le successive modificazioni)
Art. 29 - Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici
1 . Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 (ora art. 73, n.d.a.) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34 (ora art. 37, n.d.a.), comma 4-quater), del predetto testo unico, né della maggiorazione prevista dall'articolo 38 (ora art. 41, n.d.a.) dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994 (comma sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473).
2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente (comma modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473).
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Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (testo coordinato con le successive modificazioni)
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
(Omissis)
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (comma modificato dall'art. 1, comma 1120, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
(Omissis)
Art. 4 - Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive
(Omissis)
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per la finalità di cui all'articolo 1 (comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
(Omissis)
Art. 8 - Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
(Omissis)
Tabella A: clicca qui
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Legge 28 marzo 1991, n. 109
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni
Art. 1
1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.
3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.
(Omissis)
Art. 2
1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire diecimilioni.
2. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 è altresì disposta la confisca delle apparecchiature.